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Paesaggio

"Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono..."

Il Codice dei beni culturali e del Paesaggio prevede che “Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143” (D.Lgs. 42/2004, art. 135, c. 1).

Il Codice, inoltre, prevede che “Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano (…)” (D.Lgs. 42/2004. art. 143, comma 2).

Sulla base di tali prescrizioni normative, il 16 gennaio 2015 il MiBAC e la Regione Puglia hanno sottoscritto l’Accordo di copianificazione per l’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia

Il Segretariato regionale del MiBAC per la Puglia, a seguito dell’art. 2. comma 2 lettera f) del DPCM 171/2014, ha assunto le competenze in tema di copianificazione paesaggistica e ha portato a termine le procedure di adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Il PPTR, sottoscritto dal Segretario regionale del MiBAC e dalla Regione Puglia, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 176/2015.

Il Comitato Tecnico Paritetico

Nell’ambito del processo di adozione, approvazione e attuazione del PPTR è stato istituito il Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regione. Il Comitato si riunisce su convocazione della Regione Puglia con funzione di indirizzo e di coordinamento fra MiBAC e Regione Puglia, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale 1371/2012 e 945/2015 e degli art. 93 comma 5 e 104 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR approvate nel 2015.

La Cabina di Monitoraggio

Con Deliberazione della Giunta Regionale 1065/2019 è stata istituita una Cabina di Monitoraggio al fine di svolgere le attività di cui all’art. 102 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR. La Cabina di Monitoraggio si riunisce su convocazione della Regione Puglia e prevede, per il MiBAC, la partecipazione del Segretariato Regionale e delle Soprintendenze ABAP presenti sul territorio regionale. Il suo funzionamento è disciplinato mediante accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90.

Provvedimenti emanati 

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico

La dichiarazione di notevole interesse pubblico è il primo strumento che la normativa vigente istituisce a tutela del paesaggio. Possono presentare il “notevole interesse pubblico” previsto dalla legge le aree o i complessi di immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, le ville, i giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, le bellezze panoramiche e i punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (art. 136).

La dichiarazione di notevole interesse è preceduta da una proposta, avanzata da uno dei soggetti che ne hanno titolo (comunali, provinciali o Soprintendenze); essa è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli immobili o dalle aree considerate e con riferimento alla valenza identitaria del territorio in cui gli immobili o le aree ricadono.

La proposta viene resa pubblica mediante affissione agli albi pretori comunali e pubblicazione su quotidiani regionali e nazionali, affinché i soggetti interessati possano esserne a conoscenza e formulare eventuali osservazioni o presentare documenti.

Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse può essere emanato dalla Regione su proposta delle commissioni provinciali o dal Direttore regionale, su proposta della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

La dichiarazione detta la specifica disciplina intesa ad evitare la corruzione dei valori espressi dal territorio considerato.

Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico è lo strumento che la legge pone alla tutela del paesaggio. Si allegano qui i provvedimenti emanati dal Segretariato regionale della Puglia. Tale elenco verrà ampliato contestualmente con i nuovi provvedimenti e con la ricognizione puntuale delle aree tutelate per legge (art. 142) o sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della precedente legislazione

Tiati Teanum Apulum – Civitate e bassa Valle del Fortore

In attesa di pubblicazione